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La tariffa forense
approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127
Gli avvocati dello Studio Legale Giuliano applicano la tariffa forense approvata con D.M. 127/2004 e le tariffe per il rimborso delle spese che si riportano di seguito.
D.M. 8 aprile 2004 n. 127
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n.536 concernente "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382";
VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 recante "Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore";
VISTO l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 recante "determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile";
VISTO il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n.585 concernente "regolamento recante l'approvazione della Delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giungo 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali";
ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in data 20 settembre concernente i criteri per la determinazine degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;
UDITO il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:
- in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di Euro in eccesso per i minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;
- in ordine alla voce denominata "spese generali", disciplinata dagli artt. 14 Tabella A, art. 8 Tabella B, art. 12 Tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988 (nota 870/U - UL 3 8/1-12 del 7 aprile 2004);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. l
l. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti degli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle Tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma 8 aprile 2004 Il Ministro
ALLEGATI
CAPITOLO I
TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI PERLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
Articolo 1 - Diritto dell'avvocato
1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.
Articolo 2 - Obbligo del cliente
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
Articolo 3 - Giudizi non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.
Articolo 4 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti
1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo articolo 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.
Articolo 5 - Criteri generali per la liquidazione
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di 20. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento
6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'articolo 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.
7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.
Articolo 6 - Determinazione del valore della controversia
l. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.
Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da 51.700,01euro a 103.300,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a 516.500,00 euro.
6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente 25.900,00 euro ma non 103.300,00 euro a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.
Articolo 7 - Pluralità di difensori e società professionali
1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Articolo 8 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.
Articolo 9 - Procedimenti davanti ad organi speciali
1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.
Articolo 10 - Procedimenti arbitrali rituali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.
Articolo 11 - Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.
3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, titolo I, capo III, sezione I, Codice di procedura civile, per quelli previsti dall'articolo 669-quatordecies del Codice di procedura civile e per quelli di cui all'articolo 2409 Codice civile, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.
Articolo 12 - Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera 500,00 euro gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l’onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.
Articolo 13 -Cause di valore superiori ai 5.164.600,00 euro
1. Per le cause di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
Articolo 14 - Rimborso spese generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.
CAPITOLO II
TARIFFA PENALE
Articolo 1 – Criteri generali
1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazione e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attività difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale".
La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 Codice di procedura penale).
5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre I' ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.
Articolo 2 – Giudizi non compiuti
1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.
Articolo 3 - Pluralita' di difensori e parti. Societa’ professionali
1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20 per cento .
3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
4. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Articolo 4 - Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.
Articolo 5 – Parte civile
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.
Articolo 6 - Rimborsi
1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, eccetera).
Articolo 7 – Praticanti abilitati
1. Gli onorari e i dirittii sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
Articolo 8 – Spese generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5 % sull'importo dei suoi onorari.
CAPITOLO III
TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITA’ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE
(CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)
Articolo 1 - Criteri generali
1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.
2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.
Articolo 2 - Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri
1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.
Articolo 3 - Pluralità di difensori e società professionali
1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Articolo 4 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio
1. Gli onorari sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.
Articolo 5 - Criteri per la determinazione del valore della pratica
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 25.000 a € 50.000 mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 50.001 a € 100.000; se però il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di € 500.000
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali. Nella determinazione degli onorari di cui alle voci 8 e 9 della tabella allegata, all'onorario dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia devono sommarsi tutti gli onorari degli scaglioni inferiori.
Articolo 6 - Incarico non portato a termine
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.
Articolo 7 - Prestazioni con compenso a percentuale
1. Per le prestazioni in adempimanto di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia deterrminato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.
Articolo 8 - Indennità di trasferta
All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno (pernottamento in albergo 4 stelle e vitto), rimborsate nel loro ammontare documentato con una maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di € 10 a un massimo di € 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.
Articolo 9 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti
l. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.
Articolo 10 - Applicazione analogica
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
Articolo 11- Pratiche di valore superiori ai € 5.000.000
1. Per le pratiche di valore superiore a € 5.000.000 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 1% del valore della pratica.
Articolo 12 - Rimborso spese generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari.
Segue:
Tabelle tariffarie